Articolo 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’articolo 1, lett. a) della legge 381/91.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.
La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei Soci, anche in qualità di soci fruitori, e di tutto il gruppo so­ciale che ad essa fa riferimento, realizza le attività costi­tuenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente Statuto
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Articolo 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
la gestione di circoli e dei centri di aggregazione so­ciali, culturali, ricreativi, educativi e sportivi con annes­si pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
la fornitura ai soci di beni e servizi utili al proprio sviluppo personale, culturale e sociale;
l'organizzazione e la gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo e sportivo, tenden­ti a favorire un sano utilizzo del tempo libero da parte dei Soci, delle loro famiglie e dei lavoratori e della comunità in genere;
l'informazione, l'educazione e l'assistenza ai soci per favorire una più efficiente utilizzazione delle proprie capacità  e del proprio tempo libero nell'interesse dei soci stessi e della comunità in cui vivono.
La cooperativa si propone inoltre:
di organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai mu­sei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico;
di promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri Soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della coopera­tiva, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con contributo della U.E.;
di realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.
di acquisire in comodato e/o in affitto e, successivamente, gestire immo­bili ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare gli eser­cizi commerciali e tutte le iniziative culturali, sociali e ricreative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere Soci della cooperativa.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.